Il termine linguaggio giuridico indica diversi generi legati strettamente allo scopo comunicativo, al contesto in cui sono utilizzati, agli eventi comunicativi o attività ad esse associate, oltre alle relazioni sociali o professionali che fanno da sfondo a questo contesto, vale a dire il tipo di relazione professionale che esiste tra i partecipanti che ne prendono parte.
In genere il linguaggio giuridico è noto per le sue caratteristiche di linguaggio ostico. Il diritto regola ogni manifestazione della vita sociale, perciò confluiscono nella terminologia giuridica termini creati dal legislatore, parole del linguaggio comune utilizzate in accezione tecnica e così via.
Espressioni “oscure”, sintassi sinuosa, arcaismi, ripetizioni, tortuosi labirinti linguistici: i traduttori non solo devono essere competenti nell’ambito del corretto utilizzo di termini del linguaggio tecnico specifico, ma occorre anche una buona conoscenza dei diversi ordinamenti giuridici.
Quanto alle caratteristi del linguaggio giuridico, quest’ultimo si presenta per la sua nota caratteristica di essere un linguaggio impersonale, decontestualizzato, impone obblighi, conferisce diritti, permessi, proibizioni, ma il quadro è ancor più complicato se aggiungiamo che ogni paese ha un sistema normativo diverso, i cui effetti si producono non solo dal punto di vista linguistico ma anche culturale.
Prendiamo ad esempio il linguaggio giuridico inglese. Alcune difficoltà traduttive dall’inglese all’italiano riguardano:
1) La lunghezza delle frasi
2) Il carattere nominale
3) L’utilizzo di complesse locuzioni preposizionali
4) Espressioni in sequenza di più parole o frasi appartenenti alla stessa categoria grammaticale, legate dal punto di vista semantico e tra loro collegate con congiunzioni
5) Discontinuità nella frase
6) Stile del testo proposto
7) Terminologia
Non dobbiamo inoltre trascurare il fatto che il Codice Civile italiano, di eredità Napoleonica, è dal punto di vista formale e del contenuto difficilmente comparabile a quello Britannico. Si sostiene infatti che, il nostro Codice Civile sia noto, se paragonato a quello Britannico, per la semplicità delle espressioni, a spese della “chiarezza”. Invece il sistema Britannico, Common Law, è generalmente privo di codificazione. Non esistendo quindi un vero e proprio compendio di leggi, il principio è il “precedente”: il giudice dovrà conformarsi alla decisione adottata in una precedente sentenza nel caso in cui quest’ultima sia identica a quella trattata nel caso già deciso.
Molto spesso, per un traduttore si fa avanti la necessità di far fronte alla nozione di equivalenza funzionale tra concetti appartenenti ai diversi ordinamenti giuridici, vale a dire un’equivalenza basata sul confronto di due termini, in base alla realtà giuridica di appartenenza.
Vediamo qualche esempio in lingua francese:
Procuratore reggente Procureur principal
Reo confessore Coupable
Disastro doloso Désastre criminel
Sezione penale Chambre pénale
Inoltre, con l'affermarsi dell’ordinamento comunitario, sono evidenti le problematiche che scaturiscono dalle differenze e dalle distanze tra i sistemi giuridici e gli apparati linguistici comunitari.
Infatti di base, non si dispone di una comune terminologia giuridica, ma nella fase di elaborazione normativa, si è imposta all'interno delle istituzioni comunitarie la prassi secondo la quale la bozza preliminare del documento normativo viene realizzata utilizzando le tre principali lingue di lavoro (inglese, francese e a volte il tedesco). Pertanto, i documenti non sono pensati multilingue, e solo successivamente sono tradotti nelle diverse lingue ufficiali, cioè nella fase finale della redazione.
Ulteriori problematiche riguardano il difficile rapporto tra la legislazione comunitaria e quella dei singoli Stati Membri. Gli atti comunitari sono difficilmente armonizzabili nei diversi contesti nazionali, sia perché la normativa richiede l'inserimento di concetti giuridici molto sono spesso sconosciuti agli assetti Nazionali stessi, e sia perché le difformità di recepimento da un ordinamento all'altro tendono a inficiare l'uniformità giuridica dell'Unione Europea.
Infine, è opportuno anche mettere in luce l’aspetto dell’intraducibilità dei concetti. Il traduttore giuridico si trova davanti alla necessità di lavorare in una costante attività di comparazione giuridica, verificare il significato esatto del concetto tradotto cercando nella lingua di arrivo un concetto con un significato paragonabile.
Quanto al genere testuale, dobbiamo anche considerare che la traduzione giuridica è un territorio molto vasto, tra generi testuali più disparati, a rimandi degli stessi ad altre realtà extratestuali in ambito giuridico, che fa sì che il lavoro del traduttore sia davvero quello di un esperto in legge a tutti gli effetti.
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